Art. 1

In vigore dal 20 feb 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 9 gennaio 1948: . Il ricorso per cassazione contro le sentenze di condanna alla pena di morte è ammissibile anche se l'imputato non si è costituito in carcere anteriormente al giorno fissato per la discussione del ricorso.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-22;22#art-1

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