Art. 1
In vigore dal 20 feb 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 9 gennaio 1948:
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Il ricorso per cassazione contro le sentenze di condanna alla pena di morte è ammissibile anche se l'imputato non si è costituito in carcere anteriormente al giorno fissato per la discussione del ricorso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-22;22#art-1