Art. 2

In vigore dal 28 feb 1948
All' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 884, è sostituito il seguente: "Ai prestiti quinquennali che saranno concessi, a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, con le anticipazioni di cui all', si applica lo stesso saggio di interesse dei prestiti che saranno concessi dal detto Fondo sulle proprie disponibilità".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-21;70#art-2

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Art. 2 Modificazioni dell'art. 1, n. 3, del decreto legislativo luogoteneziale 6 febbraio 1946, n. 103, e del decreto legislativo 1 settembre 1947, n. 884, in materia di prestiti a favore degli impiegati e dei salariati dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo