Art. 1

In vigore dal 28 gen 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 9 gennaio 1948: . L'importo delle anticipazioni temporanee della Banca d'Italia al Tesoro dello Stato è elevato a cento miliardi di lire con effetto dal 31 dicembre 1947. Il Ministro per il tesoro stabilirà con proprio decreto un piano per il rimborso graduale delle anticipazioni suddette.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-21;7#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Determinazione dell'importo delle anticipazioni temporanee della Banca d'Italia al Tesoro dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo