Art. 1
In vigore dal 28 gen 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 9 gennaio 1948:
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L'importo delle anticipazioni temporanee della Banca d'Italia al Tesoro dello Stato è elevato a cento miliardi di lire con effetto dal 31 dicembre 1947.
Il Ministro per il tesoro stabilirà con proprio decreto un piano per il rimborso graduale delle anticipazioni suddette.
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