Art. 1
In vigore dal 12 mar 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il bilancio;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 30 dicembre 1947:
Articolo unico.
La convenzione 30 giugno 1936 e gli atti addizionali stipulati e da stipularsi tra lo Stato e l'Azienda Nazionale idrogenazione Combustibili "A.N.I.C." sono soggetti alla imposta di registro dell'1% sul cumulo dei corrispettivi che lo Stato si è assunto l'obbligo di pagare all'Azienda a titolo di ammortamento degli impianti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 20 gennaio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - PELLA EINAUDI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 125. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-20;65#art-1