Art. 7

In vigore dal 4 feb 1948
Per ogni requisizione 6 corrisposta una giusta indennità che è liquidata dai prefetti secondo i criteri stabiliti nel capo VI del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741. In caso di mancata accettazione dell'indennità, si applicano le disposizioni dell'art. 72 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
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