Art. 1

In vigore dal 4 feb 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per il bilancio, per la difesa e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 30 dicembre 1947: . È indetto un arruolamento straordinario di ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie nel Corpo delle guardie di pubblica, sicurezza per i seguenti posti: 1) capitani.......................................... n. 100 2) tenenti e sottotenenti............................ " 200 3) marescialli delle tre classi...................... " 600 4) brigadieri........................................ " 700 5) vicebrigadieri.................................... " 700 6) guardie scelte.................................... " 2.000 7) guardie........................................... " 16.000
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-20;15#art-1

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