Art. 1
In vigore dal 4 feb 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per il bilancio, per la difesa e per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 30 dicembre 1947:
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È indetto un arruolamento straordinario di ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie nel Corpo delle guardie di pubblica, sicurezza per i seguenti posti:
1) capitani.......................................... n. 100 2) tenenti e sottotenenti............................ " 200 3) marescialli delle tre classi...................... " 600 4) brigadieri........................................ " 700 5) vicebrigadieri.................................... " 700 6) guardie scelte.................................... " 2.000 7) guardie........................................... " 16.000
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-20;15#art-1