Art. 2
In vigore dal 3 feb 1948
Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 20 gennaio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - TREMELLONI - DEL VECCHIO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 135. - FRASCA
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