Art. 1

In vigore dal 27 feb 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 30 dicembre 1947: . Fino a che non si verificherà la cessazione dal servizio permanente effettivo di uno dei due generali di divisione della Guardia di finanza, attualmente in servizio, è data facoltà al Ministro per le finanze di conferire al meno anziano di essi speciali funzioni ispettive e di controllo sui servizi dell'Amministrazione delle finanze. Tali funzioni sono esercitate alle dirette dipendenze del Ministro. Il generale chiamato ad assolverle fa altresì parte della Commissione centrale di avanzamento per gli ufficiali della Guardia di finanza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-11;64#art-1

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