Art. 1

In vigore dal 27 gen 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1941, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 dicembre 1947: Articolo unico. Ai prefetti collocati a riposo per ragioni di servizio dall'entrata in vigore del presente decreto al 31 luglio 1948, oltre ai benefici previsti dalle vigenti disposizioni, è concesso nel caso in cui essi abbiano diritto a pensione, fino al compimento del 65° anno di età ovvero fino alla data in cui avrebbero raggiunto i 40 anni di effettivo servizio, e comunque per non oltre due anni, in aggiunta al trattamento di quiescenza, un assegno pari alla differenza tra il trattamento di attività a titolo di stipendio e di indennità di carovita (comprese le eventuali quote complementari), in effettivo godimento alla data del collocamento a riposo, ed il trattamento di quiescenza liquidato. Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 5 gennaio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SCELBA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1948 Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 114. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-05;5#art-1

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Art. 1 Trattamento economico dei prefetti a riposo per ragioni di servizio. — Testo vigente | Portale Normativo