Art. 2

In vigore dal 16 feb 1948
L'organico del comune di Valperga e quello del ricostituito comune di Pertusio, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione. Al personale già in servizio presso il comune di Valperga, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto del l'inquadramento medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-05;40#art-2

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Art. 2 Ricostituzione del comune di Pertusio (Torino). — Testo vigente | Portale Normativo