Art. 2
In vigore dal 16 feb 1948
L'organico del comune di Dambel ed il nuovo organico del comune di Sanzeno, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa:
Il numero dei posti dell'organico del comune di Dambel ed i relativi gradi non potranno essere superiori a quelli già assegnati al Comune medesimo anteriormente alla sua aggregazione a quello di Sanzeno.
Al personale già in servizio presso il comune di Sanzeno, inquadrato negli organici suddetti, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-05;39#art-2