Art. 2

In vigore dal 16 feb 1948
L'organico del comune di Dambel ed il nuovo organico del comune di Sanzeno, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa: Il numero dei posti dell'organico del comune di Dambel ed i relativi gradi non potranno essere superiori a quelli già assegnati al Comune medesimo anteriormente alla sua aggregazione a quello di Sanzeno. Al personale già in servizio presso il comune di Sanzeno, inquadrato negli organici suddetti, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-05;39#art-2

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Art. 2 Ricostituzione del comune di Dambel (Trento). — Testo vigente | Portale Normativo