Art. 2

In vigore dal 1 mag 1956
Il secondo comma dell'art. 207 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, modificato come segue: "Le linee telefoniche private non possono essere poste in comunicazione con altre linee telefoniche pubbliche o private, salvo quanto previsto dall'art. 210 e salvo il caso in cui il collegamento fra le linee telefoniche private avvenga in servizio di elettrodotti fra loro interconnessi anche se appartenenti a concessionari diversi. Per ognuno di tali collegamenti ciascuno dei concessionari interessati pagherà allo Stato, dal 1 gennaio 1948, un canone di L. 20.000, indipendentemente dalla lunghezza della linea di collegamento". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 4 gennaio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - D'ARAGONA - DEL VECCHIO - PELLA - TREMELLONI - GRASSI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1948. Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 158. - FRASCA

Note all'articolo

  • La L. 15 marzo 1956, n. 210 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il canone stabilito dall'art. 2 del predetto decreto legislativo per i collegamenti fra linee telefoniche private in servizio di elettrodotti tra loro interconnessi e' elevato a lire 50.000".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-04;339#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo