Art. 2
In vigore dal 1 mag 1956
Il secondo comma dell'art. 207 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, modificato come segue:
"Le linee telefoniche private non possono essere poste in comunicazione con altre linee telefoniche pubbliche o private, salvo quanto previsto dall'art. 210 e salvo il caso in cui il collegamento fra le linee telefoniche private avvenga in servizio di elettrodotti fra loro interconnessi anche se appartenenti a concessionari diversi.
Per ognuno di tali collegamenti ciascuno dei concessionari interessati pagherà allo Stato, dal 1 gennaio 1948, un canone di L. 20.000, indipendentemente dalla lunghezza della linea di collegamento".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 4 gennaio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - D'ARAGONA - DEL VECCHIO - PELLA -
TREMELLONI - GRASSI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1948.
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 158. - FRASCA
Note all'articolo
- La L. 15 marzo 1956, n. 210 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il canone stabilito dall'art. 2 del predetto decreto legislativo per i collegamenti fra linee telefoniche private in servizio di elettrodotti tra loro interconnessi e' elevato a lire 50.000".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-04;339#art-2