Art. 1

In vigore dal 23 mag 2026
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 2026, N. 88)) 1 ------------ AGGIORNAMENTO (1) La L. 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto (con l', comma 2) che "Il decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonchè in favore delle imprese, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 42 del 2026".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2026-04-03;42#art-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo