Art. 5

In vigore dal 17 mag 2026
Disposizioni finanziarie 1. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, ((convertito, con modificazioni, dalla)) legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 15,5 milioni di euro per l'anno 2027. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 ((del presente articolo)) e dagli , pari a 110 milioni di euro per l'anno 2026 e 15,5 milioni di euro per l'anno 2027 ((,)) e dall', valutati in 417,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 6,1 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede: a) quanto a 527,4 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di competenza e cassa ((relativi alle missioni e ai programmi degli stati di previsione)) della spesa di cui all'Allegato 1; b) quanto a 15,5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate ((rivenienti)) dall'; c) quanto a 6,1 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, ((convertito, con modificazioni, dalla)) legge 27 dicembre 2004, n. 307. 2-bis. ((Fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le riduzioni di cui al comma 2, lettera a), possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze)) .
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urn:nir:stato:decreto.legge:2026-03-18;33#art-5

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