Art. 5
In vigore dal 17 mag 2026
Disposizioni finanziarie
1. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
((convertito, con modificazioni, dalla))
legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 15,5 milioni di euro per l'anno 2027.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1
((del presente articolo))
e dagli , pari a 110 milioni di euro per l'anno 2026 e 15,5 milioni di euro per l'anno 2027
((,))
e dall', valutati in 417,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 6,1 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:
a) quanto a 527,4 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di competenza e cassa
((relativi alle missioni e ai programmi degli stati di previsione))
della spesa di cui all'Allegato 1;
b) quanto a 15,5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate
((rivenienti))
dall';
c) quanto a 6,1 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
((convertito, con modificazioni, dalla))
legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2-bis.
((Fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le riduzioni di cui al comma 2, lettera a), possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze))
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Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2026-03-18;33#art-5