Art. 23-bis

In vigore dal 21 apr 2026
(( (Comunicazione della conclusione dei lavori per gli interventi finanziati dal PNRR, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e da programmi cofinanziati dall'Unione europea).)) 1. ((In relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, l'appaltatore comunica senza indugio la conclusione dei lavori eseguiti dal subappaltatore al direttore dei lavori e al responsabile unico del procedimento. In ogni caso, ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o del saldo finale successivi alla conclusione dei lavori oggetto di subappalto, il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore, ai sensi e per gli effetti degli , comma 6, 119, comma 7, e 125, commi 5 e 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è acquisito, entro dieci giorni dalla conclusione dei lavori medesimi, dalla stazione appaltante secondo le modalità ordinarie, ovvero direttamente dal subappaltatore in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, delle banche di dati o dei sistemi di interoperabilità a esso connessi ai sensi dell' del codice di cui al citato decreto legislativo n. 36 del 2023)) .
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