Art. 10

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

In vigore dal 1 mar 2026
1. All', comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo ai servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le parole: «al 31 dicembre 2025 e al 31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2028 e al 31 marzo 2029».

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urn:nir:stato:decreto.legge:2025-12-31;200#art-10

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