Art. 2
Disposizioni relative al fondo previsto dall'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
In vigore dal 2 dic 2025
1. All'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:
«2-ter.1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2025, la dotazione finanziaria annuale del fondo di cui al comma 2-bis può essere destinata, fermo in ogni caso il limite di cui al comma 2-quater, a incrementare l'indennizzo di cui ai commi 2-bis e 2-ter già liquidato, ove il suo importo sia inferiore a quello riconosciuto. L'incremento è attribuito prioritariamente ai soggetti che hanno subito la decurtazione percentuale più elevata.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2025-12-01;180#art-2