Capo VI

Art. 38

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 12 apr 2025
1. Salvo quanto previsto dagli , dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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