Capo III

Art. 29

Disposizioni per la tutela delle funzioni istituzionali del Corpo della guardia di finanza svolte in mare e modifiche agli articoli 1099 e 1100 del codice della navigazione

In vigore dal 12 apr 2025
1. Le disposizioni degli della legge 13 dicembre 1956, n. 1409, si applicano anche quando le unità del naviglio ivi indicate sono impiegate nell'esercizio delle funzioni istituzionali a esse attribuite dalla normativa vigente. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano, nel rispetto delle norme internazionali, anche quando le condotte sono poste in essere dal comandante di una nave straniera. 2. Al codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1099 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Soggiace alla medesima pena il comandante della nave straniera che non obbedisce all'ordine di una nave da guerra nazionale, quando, nei casi consentiti dalle norme internazionali, quest'ultima procede a visita e a ispezione delle carte e dei documenti di bordo»; b) all'articolo 1100, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle navi straniere per gli atti compiuti contro una nave da guerra nazionale impiegata nello svolgimento, in conformità alle norme internazionali, dei relativi compiti».
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