Art. 21-sexies
In vigore dal 14 mag 2025
(( (Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano). ))
1.
((Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3))
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