Art. 1-ter
In vigore dal 30 apr 2025
(( (Entrata in esercizio di impianti asserviti a comunità energetiche).))
1.
((Nel caso di impianti entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di acquisto di efficacia del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2024, ancorchè prima della regolare costituzione della comunità energetica, ai fini dell'applicazione dell', comma 2, lettera c), del medesimo decreto deve essere prodotta la documentazione comprovante che l'impianto è stato realizzato per il suo inserimento in una configurazione di comunità. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Gestore dei servizi energetici, aggiorna le regole operative approvate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023.))
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