Art. 10 bis
Disposizioni concernenti la corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per l'anno 2024
In vigore dal 29 feb 2024
1. All', comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: "per gli anni 2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2024" e le parole: "nel 2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2024".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 185.328 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2023-12-30;215#art-10-bis