Art. 18-bis
In vigore dal 8 feb 2024
(( (Disposizioni in favore dei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023). ))
((1. Al comma 560 dell' della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "nel territorio del comune di Umbertide, colpito dagli eventi sismici del 9 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "nei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023 e del 31 maggio 2023, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023 e n. 148 del 27 giugno 2023"))
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2023-12-09;181#art-18-bis