Art. 14-bis
In vigore dal 8 feb 2024
(( (Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano). ))
((
1. Al fine di compensare parzialmente gli oneri sostenuti nell'anno 2023 in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, il Fondo di cui all', comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 5milioni di euro per l'anno 2024, per le finalità di cui all',comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. All'onere di cui al primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2024 del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all', comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione nonchè le modalità di erogazione.
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Storico versioni
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