Art. 3 bis

Differimento dei termini per l'adesione al ravvedimento speciale

In vigore dal 29 nov 2023
1. I soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione di cui all', commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se versano le somme dovute in un'unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 e rimuovono le irregolarità od omissioni entro la medesima data.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2023-09-29;132#art-3-bis

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