Art. 10 quater
Proroga di termini in materia sportiva
In vigore dal 29 nov 2023
1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, la parola: "settembre" è sostituita dalla seguente: "ottobre" e le parole: "entro il 31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre".
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2023-09-29;132#art-10-quater