Capo I
Art. 4
AbrogatoDisposizioni in materia di monitoraggio dell'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione - Sistema nazionale di monitoraggio
In vigore dal 20 set 2023 al 16 nov 2023
1. Le Amministrazioni titolari di risorse nazionali e europee per la coesione del periodo di programmazione 2021-2027 rendono disponibili nel sistema informatico di cui all'articolo 50, comma 18, del decreto - legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti finanziati con le predette risorse, identificati con il codice unico di progetto (CUP) e riportando, per tutte le procedure di gara con cui vengono attuati, i relativi codice identificativo gara (CIG).
2. Nelle more della definizione dell'accordo di collaborazione previsto dall'articolo 50, comma 18, del decreto-legge n. 13 del 2023, saranno comunicate alle Amministrazioni di cui al comma 1 le modalità tecniche per il monitoraggio degli interventi di cui al medesimo comma 1.
3. Ai fini del trasferimento delle risorse finanziarie nazionali alle Amministrazioni beneficiarie, del monitoraggio dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale di ciascun progetto o intervento, si tiene conto esclusivamente dei dati risultanti dal sistema informatico di cui al comma 1.
4. Fermo quanto previsto dai commi 2 e 3, l'omessa, l'inesatta ovvero l'incompleta alimentazione del sistema informatico di cui al comma 1 da parte delle strutture preposte all'inserimento dei dati, è sempre valutata anche ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato dei dirigenti di dette strutture.
Storico versioni
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