Art. 12
In vigore dal 20 nov 2025
Portale web della ZES unica
1. Al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità della ZES unica e dei benefici connessi, è istituito presso la Struttura di missione di cui all', comma 2, il portale web della ZES unica.
2. Il portale, da realizzare anche in lingua inglese, fornisce tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e garantisce l'accesso allo sportello unico digitale ZES di cui all'.
3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione del portale di cui al comma 1 si provvede a valere sulle disponibilità del Programma nazionale capacità per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027.
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AGGIORNAMENTO (19)
La L. 18 novembre 2025, n. 171 ha disposto (con l', comma 1) che "Per le finalità di cui al comma 1 e a decorrere dalla data ivi indicata:
[...]
b) sono estesi al territorio delle regioni Marche e Umbria i compiti e le attività della Struttura di missione ZES di cui all', comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023, nonchè quelli del portale web della ZES unica e dello sportello unico digitale ZES per le attività produttive nella ZES unica (S.U.D. ZES) di cui agli del medesimo decreto-legge n. 124 del 2023. All'adeguamento delle infrastrutture tecnologiche di cui alla presente lettera si provvede a valere sulle disponibilità del Programma nazionale di assistenza tecnica - Capacità per la coesione 2021-2027, finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione per gli anni 2021-2027".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2023-09-19;124#art-12