Capo II
Art. 16
AbrogatoDisposizioni in materia di contrasto agli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario
In vigore dal 31 mar 2023 al 29 mag 2023
1. All'articolo 583-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole «gravi o gravissime» sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene dì cui al comma primo.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2023-03-30;34#art-16