Art. 6-ter

In vigore dal 22 apr 2023
(( (Disposizioni per il rafforzamento dell'operatività dell'Amministrazione finanziaria). )) (( 1. All'articolo 9-bis, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonchè, per favorire l'introduzione del concordato preventivo e l'implementazione dell'adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, a porre in essere le attività di progettazione, di sviluppo e di realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati, relativamente agli aspetti metodologici, fermi restando il coordinamento e l'indirizzo da parte dell'Agenzia delle entrate e la cura dei connessi aspetti tecnologici da parte della Sogei S.p.A.". 2. All' del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6, dopo le parole: "mediante la stipulazione di apposite convenzioni," è inserita la seguente: "anche"; b) al comma 8, dopo le parole: "commi 6 e 7" sono inserite le seguenti: ", nonchè per le finalità di cui al comma 6 dell' del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,"))
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urn:nir:stato:decreto.legge:2023-02-24;13#art-6-ter

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