Art. 51-ter
In vigore dal 16 lug 2022
(( (Disposizioni in materia di sanzioni pecuniarie per inosservanza di obblighi vaccinali per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2). ))
((1. All'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), le parole: "1° febbraio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "15 giugno 2022";
2) alla lettera b), dopo le parole: "1° febbraio 2022" sono inserite le seguenti: ", dopo avere ricevuto la prima dose del ciclo vaccinale primario bidose, alla data del 15 giugno 2022" e le parole: "nel rispetto delle indicazioni e nei" sono sostituite dalle seguenti: "neanche oltre i";
3) alla lettera c), dopo le parole: "1° febbraio 2022" sono inserite le seguenti: ", dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario, alla data del 15 giugno 2022" e la parola: "entro" è sostituita dalle seguenti: "neanche oltre";
b) al comma 6, primo periodo, la parola: "centottanta" è sostituita dalla seguente: "duecentosettanta"))
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2022-05-17;50#art-51-ter