Capo III
Art. 46
Valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento degli esami di Stato degli studenti ucraini
In vigore dal 18 mag 2022
Valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento
degli esami di Stato degli studenti ucraini
1. In relazione all'evolversi della situazione relativa alla crisi ucraina, per l'anno scolastico 2021-2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione dei profughi ucraini accolti nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2022-05-17;50#art-46