Art. 1-bis

In vigore dal 16 lug 2022
(( (Misure per l'approvvigionamento di energia elettrica dei clienti finali in regime di maggior tutela). )) (( 1. Al fine di favorire il contenimento dei prezzi dell'energia elettrica a vantaggio dei clienti finali in regime di maggior tutela, entro il termine previsto dall'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, la società Acquirente unico Spa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolge il servizio di approvvigionamento utilizzando tutti gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell'energia elettrica. ))
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urn:nir:stato:decreto.legge:2022-05-17;50#art-1-bis

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