Capo VIII
Art. 45
AbrogatoValorizzazione del personale docente
In vigore dal 1 mag 2022 al 29 giu 2022
1. All' della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 593, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica.»;
b) dopo il comma 593, è inserito il seguente:
«593-bis. In sede di prima applicazione e nelle more dell'aggiornamento contrattuale, una quota pari al 10 per cento dello stanziamento annuale previsto al comma 592 è riservato alla valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica ai sensi del comma 593, lettera b-bis), e con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabiliti i criteri per l'attribuzione delle suddette risorse, che tengono conto almeno degli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e della residenza o domicilio abituale in luogo diverso da quello in cui ha sede l'istituzione scolastica.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2022-04-30;36#art-45