Art. 33-ter
In vigore dal 30 giu 2022
(( (Proroga del termine per contributi ai comuni per interventi di messa in sicurezza, efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile). ))
((1. Al fine di assicurare ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e del patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonchè degli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile, limitatamente ai contributi riferiti all'annualità 2022, i termini di cui al terzo, quarto e sesto periodo del comma 14-bis dell' del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di quattro mesi))
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2022-04-30;36#art-33-ter