Art. 25-bis

In vigore dal 30 giu 2022
(( (Modifica all'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). )) ((1. All'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: "5-ter. L'accordo di programma quadro di cui al comma 5 stabilisce che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ad un sistema autonomo di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), ovvero ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223 assicurano la copertura dei costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio possono essere conseguiti attraverso la raccolta su superfici private. Per adempiere agli obblighi di cui al precedente periodo, i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ai sistemi di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), possono avvalersi dei consorzi di cui all'articolo 223 facendosi carico dei costi connessi alla gestione dei rifiuti di imballaggio sostenuti dai consorzi medesimi"))
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urn:nir:stato:decreto.legge:2022-04-30;36#art-25-bis

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