Art. 23

In vigore dal 8 mag 2024
Utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione ed estensione delle procedure PNRR 1. All', comma 178, lettera d), sesto periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole «di immediato avvio dei lavori» sono inserite le seguenti: «o il completamento di interventi in corso, così come risultanti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, fermi restando i requisiti di addizionalità e di ammissibilità della spesa a decorrere dal 1° gennaio 2021». 1-bis. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione, relativamente agli interventi non ancora realizzati della programmazione 2014-2020 nonchè agli interventi della programmazione 2021-2027, si applicano le misure di semplificazione di cui all', commi 2 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 1-ter. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all', comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere utilizzate, su richiesta delle regioni interessate, nell'ambito degli accordi di cui all', comma 178, lettera d), della predetta legge n. 178 del 2020, ai fini del cofinanziamento regionale, ai sensi del comma 52 dell' della medesima legge n. 178 del 2020, dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione 2021-2027, al fine di ridurre nella misura massima di 15 punti la percentuale di tale cofinanziamento regionale. ((Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all', comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come complessivamente determinate ai sensi del primo periodo, possono essere destinate a copertura del cofinanziamento regionale di spese di investimento dei programmi regionali cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus, senza vincoli di riparto tra i programmi)) . Le risorse assegnate ai sensi del comma 1 sono portate in prededuzione dalla quota da assegnare ai Piani di sviluppo e coesione (PSC) 2021-2027 delle medesime regioni interessate.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2021-11-06;152#art-23

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