Capo II
Art. 15
AbrogatoVincolo di permanenza nella sede e mobilità temporanea
In vigore dal 10 giu 2021 al 7 ago 2021
1. Il personale di cui agli permarrà nella sede di assegnazione per l'intera durata del contratto a tempo determinato.
2. Per la Giustizia ordinaria, avuto riguardo alla articolazione su base distrettuale della procedura di reclutamento e alla necessità di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal PNRR, ogni forma di mobilità interna su domanda del dipendente, fondata su circostanze sopravvenute successivamente all'assegnazione della sede, si intende comunque riferita ad uffici situati nel medesimo distretto in cui è situata la sede di prima assegnazione. Al momento della assegnazione della sede ai vincitori del concorso nei singoli profili, potrà essere fatta valere ogni circostanza idonea a costituire, secondo la normativa vigente, titolo di precedenza o di preferenza in relazione alla specifica graduatoria distrettuale ovvero, qualora lo preveda il bando di concorso, circondariale. In deroga a quanto previsto dall', comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il medesimo personale non può in alcun caso essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni, nè essere destinatario di provvedimenti di applicazione endodistrettuale, come previsto dalla contrattazione integrativa.
3. Per la Giustizia ordinaria, è fatta salva la mobilità per compensazione, in condizioni di piena neutralità finanziaria e previo nulla osta del Ministero della giustizia.
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