Titolo VI
Art. 62
AbrogatoModifiche alla disciplina del silenzio assenso
In vigore dal 1 giu 2021 al 30 lug 2021
1. All' della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l'amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77#art-62