Titolo IV
Art. 56
AbrogatoDisposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza
In vigore dal 1 giu 2021 al 30 lug 2021
1. Per i programmi di edilizia sanitaria indicati nel PNRR di competenza del Ministero della salute e riconducibili alle ipotesi di cui all', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il permesso di costruire può essere rilasciato in deroga alla disciplina urbanistica ed alle disposizioni di legge statali e regionali in materia di localizzazione delle opere pubbliche; i medesimi programmi, ove riconducibili alle ipotesi di cui all' del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, fermo restando il rispetto delle disposizioni, nazionali o regionali, igienico sanitarie, antisismiche, di prevenzione incendi e di statica degli edifici, di tutela del paesaggio e dei beni culturali, di quelle sui vincoli idrogeologici nonché di quelle sul risparmio energetico.
2. Gli istituti della programmazione negoziata di cui all', comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché la disciplina del contratto istituzionale di sviluppo di cui agli del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e all' del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si applicano ai programmi indicati nel PNRR di competenza del Ministero della salute.
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