Art. 47-bis
In vigore dal 31 lug 2021
(( (Composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto). ))
((
1. Salvo quanto espressamente stabilito dal presente decreto, la composizione degli organismi pubblici istituiti dal medesimo decreto, i cui membri non siano individuati esclusivamente tra i titolari di incarichi di Governo e di altre cariche istituzionali, nonchè delle relative strutture amministrative di supporto, è definita nel rispetto del principio di parità di genere, fermo restando il numero di componenti previsto alla data di entrata in vigore del presente decreto.
))
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77#art-47-bis