Art. 39-sexies

In vigore dal 31 lug 2021
(( (Modifica dell'articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). )) (( 1. L'articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente: "Art. 234 (Misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica). - 1. Al fine di realizzare un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonchè per il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica a distanza nonchè per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture ministeriali centrali e periferiche, il Ministero dell'istruzione si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di specifica convenzione di durata pluriennale. 2. La società di cui al comma 1 assicura le finalità di cui al medesimo comma in via diretta nonchè avvalendosi di specifici operatori del settore cui affidare le attività di supporto nel rispetto della normativa vigente, nonchè di esperti. 3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". ))
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