Art. 32-quater
In vigore dal 31 lug 2021
(( (Semplificazioni in materia di sistemi di qualificazione degli installatori. ))
((1. Il comma 7 dell' del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:
"7. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i titoli di qualificazione di cui al presente articolo sono inseriti nella visura camerale delle imprese dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, che li ricevono dai soggetti che li rilasciano. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"))
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