Art. 8-bis
In vigore dal 25 dic 2020
(( (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020). ))
((
1. Alle imprese operanti nei settori riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2, nonchè alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell' del presente decreto, spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all' del presente decreto, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 234,3 milioni di euro per l'anno 2020 e 78,1 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'.
))
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137#art-8-bis