Art. 19-quinquies
In vigore dal 25 dic 2020
(( (Disposizioni urgenti per l'esecuzione di test sierologici e tamponi antigenici rapidi). ))
((
1. Al fine di sostenere e implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2, con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i costi massimi per l'esecuzione di test sierologici e tamponi antigenici rapidi presso le strutture sanitarie private accreditate.
))
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137#art-19-quinquies