Art. 13-duodecies
In vigore dal 26 mag 2021
-duodecies
(Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee)
1. Per la classificazione e l'aggiornamento delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, si rinvia alle ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'.
2. Agli oneri derivanti dall'estensione delle misure di cui agli decies e 22-bis, anche in conseguenza delle ordinanze del Ministro della salute del 10 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 14 novembre 2020, e del 20 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 21 novembre 2020, nonchè in conseguenza delle eventuali successive ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell', si provvede nei limiti del fondo allo scopo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 1.790 milioni di euro per l'anno 2020 e 190,1 milioni di euro per l'anno 2021.
3. Le risorse del fondo di cui al comma 2 sono utilizzate anche per le eventuali regolazioni contabili mediante versamento sulla contabilità speciale n. 1778, intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio". In relazione alle maggiori esigenze derivanti dall'attuazione degli decies e 22-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, nei limiti delle risorse disponibili del fondo di cui al comma 2, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.
4. Le risorse del fondo non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario 2020 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per le medesime finalità previste dal comma 2 anche negli esercizi successivi.
5. Le disposizioni di cui agli si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'.
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AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 ha disposto (con l'art. 77, comma 6) che "Le risorse del Fondo di cui all'-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 130 milioni di euro per l'anno 2022".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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