Art. 12-ter
In vigore dal 25 dic 2020
(( (Ulteriori misure in materia di integrazione salariale). ))
((
1. I trattamenti di integrazione salariale di cui all' del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020, nel limite di 35,1 milioni di euro, ripartito in 24,9 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 10,2 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35,1 milioni di euro per l'anno 2021 e valutati in 0,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'.
))
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