Capo V

Art. 54

Abrogato

Termine per gli equilibri degli enti locali

In vigore dal 15 ago 2020 al 13 ott 2020
1. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all', comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «anche ai fini della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 novembre 2020».
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