Art. 46-ter
In vigore dal 14 ott 2020
(( (Rifinanziamento del "Fondo demolizioni"). ))
((
1. Il Fondo di cui all', comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è integrato di 1 milione di euro per l'anno 2020.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all', comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall', comma 4, del presente decreto)).
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