Capo I

Art. 23

Abrogato

Nuove misure in materia di Reddito di emergenza

In vigore dal 15 ago 2020 al 13 ott 2020
1. Ferme restando le erogazioni già concesse del Reddito di emergenza (di seguito «Rem») di cui all' del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Rem è altresì riconosciuto, per una singola quota pari all'ammontare di cui al comma 5 del medesimo del decreto-legge n. 34 del 2020, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti: a) un valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all', comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020; b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli del presente decreto; c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, dell' del decreto-legge n. 34 del 2020. 2. La domanda per la quota di Rem di cui al comma 1 è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 15 ottobre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. 3. Il riconoscimento della quota del Rem di cui al comma 1 è effettuato nel limite di spesa di 172,5 milioni di euro per l'anno 2020 nell'ambito del Fondo per il reddito di emergenza di cui all', comma 10, del decreto-legge n. 34 del 2020. 4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina di cui all' del decreto-legge n. 34 del 2020, ove compatibile.
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